Capo V

Art. 31

Adempimenti nel caso di mancato funzionamento del SITAM

In vigore dal 1 set 2023
Adempimenti nel caso di mancato funzionamento del SITAM 1. Nel caso in cui il SITAM non sia in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi eccezionali, i soggetti di cui all', comma 2, lettere g), h), limitatamente agli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso le Questure, ed i), effettuano le registrazioni dei dati previste dal presente regolamento su supporti cartacei ovvero su supporti informatici conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. 2. Al fine di salvaguardare la possibilità di effettuare i controlli di pubblica sicurezza, gli armaioli e gli intermediari trasmettono, anche per via telematica, alla Questura competente per territorio, i dati registrati sui supporti provvisori entro il giorno successivo a quello cui le registrazioni si riferiscono. 3. Successivamente al ripristino della regolare funzionalità, i soggetti di cui al comma 1 provvedono ad inserire tempestivamente nel SITAM i dati registrati sui supporti provvisori, anche al fine di adempiere agli obblighi di cui agli TULPS.
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Adempimenti nel caso di mancato funzionamento del SITAM (Art. 31 Regolamento concernente le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilita' delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.) — Testo vigente | Portale Normativo