Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 set 2023
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) «armi», le armi da fuoco e le armi diverse da quelle da fuoco; b) «arma da fuoco», l'arma da fuoco, come definita dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, l'arma da fuoco per uso scenico di cui all', primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché l'arma da fuoco antica, artistica o rara di importanza storica disciplinata dal decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, emanato ai sensi dell', settimo comma, della medesima legge n. 110 del 1975; c) «arma diversa dalle armi da fuoco», l'arma comune da sparo ad aria o a gas compressi, lunga o corta, i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, nonché l'arma da sparo con modesta capacità offensiva, funzionante a aria o a gas compressi, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule; d) «armaiolo», l'operatore economico che esercita le attività in materia di armi da fuoco e munizioni indicate dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 527 del 1992; e) «autorità nazionale», l'autorità nazionale competente allo scambio delle informazioni in materia di trasferimenti, a titolo definitivo, di armi da fuoco, individuata nel competente Ufficio per l'Amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza; f) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121; g) «CEN», il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato per la gestione, il coordinamento e lo sviluppo degli archivi e delle procedure informatizzate; h) «DIA», la Direzione investigativa antimafia, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; i) «decreto legislativo n. 51 del 2018», il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51; l) «decreto legislativo n. 104 del 2018», il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104; m) «Dipartimento della pubblica sicurezza», il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121; n) «Focal Point» il personale delle Forze di polizia di cui all', primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, incaricato della formazione e della gestione operativa degli utenti che accedono al SITAM; o) «Forze di polizia», le Forze di polizia di cui all', primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni; p) «intermediario», l'operatore economico che esercita le attività in materia di armi da fuoco e munizioni indicate dall'articolo 1-bis, comma 1, lett. f), del decreto legislativo n. 527 del 1992; q) «legge n. 110 del 1975», la legge 18 aprile 1975, n. 110; r) «legge n. 121 del 1981», la legge 1° aprile 1981, n. 121; s) «munizione», la munizione utilizzata in un'arma da fuoco come definita dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d) del predetto decreto legislativo n. 527 del 1992; t) «parte d'arma», una delle componenti essenziali di un'arma da fuoco come definite dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 527 del 1992; u) «Prefettura-UTG», la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo; v) «rappresentante», la persona fisica, dipendente dell'armaiolo, che abbia ottenuto l'approvazione della nomina a rappresentante del medesimo armaiolo ai sensi dell', secondo comma, TULPS; z) «regolamento delegato (UE) 2019/686», il regolamento delegato (UE) 2019/686 della Commissione del 16 gennaio 2019; aa) «replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo», la replica di arma antica ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890, come definita all' del decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362; bb) «SITAM», il «sistema informatico dedicato» per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all' del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104; cc) «TULPS», il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende, inoltre, per: a) «accesso», l'operazione di trattamento elettronico che consente di prendere visione e di estrarre copia, memorizzandola su qualunque tipo di supporto, dei dati conservati nel SITAM e di quelli riguardanti i detentori delle armi e delle munizioni conservati nel CED; b) «aggiornamento», l'operazione di trattamento elettronico che consente di modificare o di cancellare, con modalità sicure, i dati già contenuti nel SITAM, nel rispetto dei principi stabiliti dall' del decreto legislativo n. 51 del 2018; c) «amministratore locale SITAM», il dipendente della Polizia di Stato in servizio presso le Questure addetto alla gestione delle utenze per l'accesso al SITAM da parte degli utenti di cui al successivo punto i); d) «consultazione», l'operazione di trattamento elettronico che consente di accedere, nei limiti stabiliti dal relativo profilo di autorizzazione di cui al comma 3, lettera h), alle informazioni conservate nel SITAM; e) «immissione», l'operazione di trattamento elettronico che consente l'inserimento di dati nel SITAM, per le finalità per cui esso è istituito, nel rispetto dei principi stabiliti dall' del decreto legislativo n. 51 del 2018; f) «interrogazione», l'operazione di collegamento telematico con il SITAM al fine di effettuare l'accesso, la consultazione, l'immissione o l'aggiornamento dei dati conservati nel SITAM; g) «operatore», l'appartenente alle Forze di polizia di cui all', primo comma, della legge n. 121 del 1981, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Questure, gli uffici e comandi delle predette Forze di polizia, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono di effettuare le interrogazioni del SITAM; h) «operatore dell'Amministrazione civile dell'interno», l'appartenente all'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le Prefetture-UTG, le Questure e gli uffici locali di pubblica sicurezza, nei cui confronti sono state rilasciate le credenziali di autenticazione che consentono l'accesso o la consultazione del SITAM; i) «utente», l'armaiolo, il suo rappresentante o i dipendenti dell'armaiolo, nonché l'intermediario o i suoi dipendenti. 3. Ai fini del presente regolamento si intendono, altresì, per: a) «autenticazione», l'insieme degli strumenti elettronici delle procedure per la verifica dell'identità dell'operatore, dell'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno o dell'utente; b) «autenticazione forte», metodo di autenticazione multifattore che si basa sull'utilizzo congiunto di due o più fattori di autenticazione individuale; c) «casella di posta elettronica assegnata dall'Amministrazione», casella di posta elettronica istituzionale rilasciata all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno dall'Amministrazione o dall'ente di appartenenza; d) «client», postazione di lavoro che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente servente; e) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, dell'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno ovvero dell'utente, da questi conosciuti e ad essi univocamente correlati, necessari per l'autenticazione; f) «login», la procedura di autenticazione per l'effettuazione di operazioni di trattamento all'interno del SITAM; g) «password», sequenza di caratteri alfanumerici utilizzata per accedere in modo esclusivo a una risorsa informatica; h) «profilo di autorizzazione», l'insieme delle informazioni univocamente associate all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno o all'utente che consente di individuare a quali dati conservati nel SITAM questi ultimi sono abilitati ad accedere, nonché quali trattamenti sono abilitati ad effettuare; i) «sistema di autorizzazione», l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano il trattamento dei dati del SITAM in funzione del profilo di autorizzazione riconosciuto all'operatore, all'operatore dell'Amministrazione civile dell'interno ovvero all'utente, a seconda della categoria di soggetti cui esso appartiene o da cui dipende; l) «URL», l'Uniform Resource Locator, sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di rete del SITAM; m) «username», nome con il quale l'utente viene riconosciuto da un computer o da un programma informatico; n) «violazione dei dati personali», la violazione della sicurezza che comporta colposamente o dolosamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 4. Ai fini del presente regolamento, si intendono, altresì, per: a) «articolazione competente per la gestione del CED», l'articolazione del servizio per i Sistemi Informativi della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, competente per la gestione del CED; b) «Direzione centrale della polizia criminale», la Direzione centrale della polizia criminale di cui all', comma 2, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. 5. Infine, ai fini del presente regolamento, si intendono per: a) «CIE», il documento di identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno denominato «Carta di identità elettronica», come definito dall' del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD); b) «Identità digitale», la rappresentazione informatica della corrispondenza biunivoca tra un utente e i suoi attributi identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese» e dei suoi regolamenti attuativi; c) «Identità digitale uso professionale», l'identità digitale SPID contenente un attributo che dichiara tale caratteristica, rilasciata secondo le linee guida di cui alla determina dell'AGID n. 318/2019; d) «Regolamento UE 910/2014», il Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE; e) «SPID», il sistema pubblico dell'identità digitale, istituito ai sensi dell'articolo 64 del CAD, come modificato dall'articolo 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2023-07-12;114#art-2

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