Capo VI
Art. 36
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 1 set 2023
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. L'Amministrazione della pubblica sicurezza provvede all'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in conformità a quanto stabilito dall', comma 7, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104, in ordine agli stanziamenti previsti per le attività di gestione e manutenzione del sistema.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 12 luglio 2023
Il Ministro dell'interno
Piantedosi
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Giorgetti
Visto, il Guadasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg.ne n. 2803
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Nota redazionale
Il testo delle firme è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 19/08/2023, n. 193 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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