Capo V
Art. 33
Scambio d'informazioni con gli Stati membri dell'Unione europea e con Stati terzi
In vigore dal 1 set 2023
1. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco verso uno Stato membro, le pertinenti informazioni raccolte nel SITAM sono comunicate a tale Stato per il tramite dell'autorità nazionale, previa verifica della loro esattezza, aggiornamento e completezza. In caso di trasferimento definitivo di un'arma da fuoco da uno Stato membro verso il territorio nazionale, le informazioni sono ricevute dall'autorità nazionale, la quale provvede all'inserimento nel SITAM.
2. La comunicazione e la ricezione delle informazioni di cui al comma 1 avviene in modalità elettronica, utilizzando il sistema di informazione del mercato interno («IMI») tra le autorità competenti, in conformità a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/686.
3. Nel caso di esportazione o importazione a titolo definitivo verso o da uno Stato terzo, lo scambio delle pertinenti informazioni è consentito in conformità agli accordi o alle intese sottoscritte e rese esecutive con tali Stati, qualora non in contrasto con gli atti normativi interni o dell'Unione europea. La comunicazione può anche avvenire per via telematica, assicurando l'adozione di misure adeguate per garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni trasmesse.
Storico versioni
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