Capo V
Art. 29
Immissione dei dati riguardanti le armi conservate presso i musei
In vigore dal 1 set 2023
Immissione dei dati riguardanti
le armi conservate presso i musei
1. I direttori dei musei di Stato e altri istituti della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di altri enti pubblici o appartenenti a enti morali, cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche, comunicano immediatamente i dati relativi ai predetti materiali iscritti nell'inventario previsto dall', primo comma, della legge n. 110 del 1975 ed i loro aggiornamenti alla Questura territorialmente competente che provvede ad immetterli nel SITAM, secondo le modalità previste dall'.
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