Sez. II
Art. 24
Richiesta di abilitazione degli utenti per finalità di accesso, di immissione o di aggiornamento dei dati
In vigore dal 1 set 2023
1. L'armaiolo, il suo rappresentante, ovvero l'intermediario, titolare di un'identità digitale di cui all', comma 3, richiede l'abilitazione per l'accesso al SITAM alla Questura:
a) del luogo in cui ha sede legale l'impresa, relativamente all'armaiolo o all'intermediario;
b) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o il ramo d'azienda per la cui gestione il rappresentante dell'armaiolo ha conseguito l'approvazione ai sensi dell', secondo comma, TULPS;
c) del luogo in cui si trova lo stabilimento, l'opificio o la sede dell'impresa presso i quali i dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario svolgono la propria attività lavorativa.
2. La Questura provvede a verificare che il soggetto che ha richiesto l'abilitazione per l'accesso al SITAM rivesta la qualità di utente e comunica l'avvenuta abilitazione.
3. Fuori dai casi di cui agli , terzo comma, TULPS, la Questura può denegare l'abilitazione per l'accesso al SITAM nel caso in cui accerti che la persona per la quale essa viene richiesto non possiede i requisiti stabiliti dall' TULPS, primo e secondo comma del medesimo.
4. L'abilitazione per l'accesso al SITAM è revocata nel caso in cui sia stato negato, con provvedimento espresso, il rinnovo della licenza relativa all'attività in materia di armi e munizioni ovvero nel caso in cui in cui la medesima licenza sia stata revocata. Nel caso in cui la predetta licenza sia stata sospesa, anche l'abilitazione per l'accesso al SITAM è sospesa per un periodo di pari durata. Nelle more del rinnovo della licenza relativa all'attività in materia di armi e munizioni, l'abilitazione per l'accesso al SITAM continua ad essere attiva.
5. L'armaiolo o l'intermediario possono eseguire le operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione dei dati al solo fine di assolvere agli obblighi di registrazione e comunicazione previsti dagli TULPS. Il rappresentante può eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa per la cui gestione ha ottenuto l'approvazione ai sensi dell', secondo comma, TULPS. I dipendenti dell'armaiolo e dell'intermediario possono eseguire le predette operazioni esclusivamente per assolvere agli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate nello stabilimento, opificio o nella sede dell'impresa, presso i quali svolgono la loro attività lavorativa.
6. Salvo quanto previsto dall' o da altre disposizioni di legge, la Questura territorialmente competente provvede a disabilitare l'accesso al SITAM nel caso in cui siano state effettuate operazioni di immissione, di aggiornamento e di correzione per finalità diverse da quelle di cui all', comma 2.
Storico versioni
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