Capo IV

Art. 20

Tracciabilità delle operazioni compiute sul SITAM

In vigore dal 1 set 2023
1. Le interrogazioni e le correzioni di errori materiali effettuati dagli operatori, dagli operatori dell'Amministrazione civile dell'interno e dagli utenti autorizzati sono registrati in appositi file di log, non modificabili, che sono conservati per 20 anni dall'accesso o dall'operazione. 2. Le registrazioni delle operazioni di cui al comma 1 consentono di conoscere i motivi, la data e l'ora di tali operazioni e identificare la persona che ha eseguito le operazioni e i destinatari. 3. L'accesso alle registrazioni di cui al comma 1 è consentito solamente ai fini della verifica della liceità del trattamento, del controllo interno, per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati personali e nell'ambito del procedimento penale, da parte del responsabile per la protezione dei dati della Polizia di Stato, di cui all', comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 2020 e dai dirigenti degli Uffici e Comandi di cui all', comma 1.
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Tracciabilità delle operazioni compiute sul SITAM (Art. 20 Regolamento concernente le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilita' delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.) — Testo vigente | Portale Normativo