Capo V

Art. 27

Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi_ di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS

In vigore dal 1 set 2023
Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi di registrazione di cui agli TULPS 1. Al fine di adempiere agli obblighi di registrazione e comunicazione di cui agli TULPS, gli utenti immettono nel SITAM i dati indicati negli Allegati A, B, C per ciascuna operazione compiuta riguardante, rispettivamente, le armi da fuoco e le parti di arma, le armi diverse da quelle da fuoco, le repliche di armi antiche ad avancarica a colpo singolo, le munizioni. L'immissione dei dati è eseguita giornalmente secondo l'ordine cronologico di effettuazione di ciascuna operazione. 2. Il SITAM implementa apposite funzioni, al fine di consentire agli utenti di eseguire, entro settantadue ore, per via telematica, correzioni o rettifiche di eventuali errori materiali compiuti nelle operazioni di immissione dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui all', commi 6, 7 e 8. Il SITAM conserva la registrazione in ordine cronologico delle correzioni e delle rettifiche apportate dagli utenti, garantendo l'identificazione del soggetto che le ha effettuate. 3. Il SITAM segnala, in un apposito registro accessibile alle Questure e agli altri uffici e comandi delle Forze di polizia, le correzioni o le rettifiche dei dati inseriti, apportate ai sensi del comma 2.
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Immissione di dati ai fini di assolvimento degli obblighi_ di registrazione di cui agli articoli 35 e 55 TULPS (Art. 27 Regolamento concernente le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilita' delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.) — Testo vigente | Portale Normativo