Sez. II

Art. 26

Uso delle credenziali

In vigore dal 1 set 2023
1. I soggetti di cui all', comma 2, lettere g) e h), che hanno ottenuto le credenziali di autenticazione al SITAM di cui agli effettuano il primo accesso secondo le politiche di sicurezza stabilite per il CED. 2. Le credenziali di autenticazione di cui al comma 1 sono personali e il loro utilizzo è consentito esclusivamente ai titolari per le finalità di cui al presente regolamento. 3. I titolari delle credenziali di cui al comma 1 sono tenuti a custodire le credenziali di autenticazione in modo da evitare che terzi possano appropriarsene o farne utilizzo. 4. L'abilitazione al SITAM rilasciata agli utenti è personale e consente l'accesso solo ai titolari per le finalità di cui al presente regolamento. 5. I titolari delle credenziali di autenticazione sono tenuti a comunicare immediatamente all'articolazione competente per la gestione del CED e al proprio superiore in linea disciplinare lo smarrimento o il furto delle credenziali di autenticazione. Il furto o lo smarrimento dell'identità digitale, utilizzata per l'accesso al SITAM, sono comunicati immediatamente alla Questura territorialmente competente che provvede alla disabilitazione dell'accesso. 6. L'uso improprio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM da parte dell'armaiolo è valutato ai sensi dell' TULPS e ne è fatto rapporto all'autorità giudiziaria per la valutazione degli eventuali profili di rilevanza penale. 7. L'uso improprio dell'abilitazione da parte dei dipendenti dell'armaiolo e delle credenziali per l'accesso al SITAM da parte dei soggetti di cui al comma 1 comporta la revoca immediata dell'abilitazione stessa che può essere ripristinata trascorsi dodici mesi, in presenza dei necessari requisiti.
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Uso delle credenziali (Art. 26 Regolamento concernente le modalita' di funzionamento, accesso, consultazione del sistema di tracciabilita' delle armi e delle munizioni, istituito ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104.) — Testo vigente | Portale Normativo