Capo VI
Art. 34
Entrata in funzione del SITAM
In vigore dal 1 set 2023
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza provvede ad ultimare il SITAM entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro e non oltre i successivi tre mesi il predetto Dipartimento assicura che siano completate le attività organizzative e propedeutiche, ivi comprese quelle riguardanti l'assegnazione delle credenziali di autenticazione ai soggetti di cui agli , necessarie per la messa in funzione del SITAM e che il CED renda disponibili al SITAM stesso i dati relativi alle armi e alle parti di arma di cui all', commi 1 e 3, al fine di garantire la migliore funzionalità del sistema.
2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza rende noto il completamento delle attività di cui al comma 1 mediante pubblicazione di un apposito avviso sul proprio sito istituzionale.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, gli utenti possono presentare alla Questura le richieste di primo rilascio dell'abilitazione per l'accesso al SITAM ai sensi dell'.
4. Il SITAM è reso operativo decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le disposizioni di cui al Capo V trovano applicazione a decorrere dal termine previsto dal comma 4.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2023-07-12;114#art-34