Art. 8

Esclusione o cancellazione dall'Elenco venditori

In vigore dal 17 nov 2022
Esclusione o cancellazione dall'Elenco venditori 1. L'esclusione o la cancellazione dall'Elenco venditori è disposta con provvedimento del Ministero ed è comunicata all'impresa di vendita interessata. L'impresa di vendita può in ogni momento chiedere la cancellazione dall'Elenco venditori. 2. Sono cause di esclusione dall'Elenco venditori: a) la violazione delle disposizioni di cui all', commi 1 e 2; b) l'irregolarità nei pagamenti da parte dell'impresa di vendita utente comunicata ai sensi dell', commi 3 e 4, per due periodi consecutivi; c) l'irregolarità nei pagamenti da parte dei soggetti terzi comunicata ai sensi dell', commi 3 e 4, per due periodi consecutivi, qualora nei sessanta giorni successivi alla seconda comunicazione l'impresa di vendita non sostituisca tali soggetti terzi; d) le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti presentati ai sensi del presente regolamento; e) la sussistenza della condizione di cui all', comma 3; f) salvo quanto previsto dall', comma 1, la perdita di taluno dei requisiti di cui agli , comma 1; g) l'irrogazione, con provvedimento definitivo, di una delle sanzioni di cui al comma 3 segnalate al Ministero da parte dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito «ARERA»), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito «AGCM»), del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito «GPDP») e dell'Agenzia delle entrate per violazioni e condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita di energia elettrica successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. Le Autorità di cui al comma 2, lettera g), segnalano le sanzioni per violazioni e condotte irregolari di cui al medesimo comma 2, lettera g), nei casi che seguono: a) quando l'ARERA irroga sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori all'80 per cento del massimo applicabile al soggetto sottoposto a procedimento sanzionatorio conformemente al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori, adottato ai sensi dell', comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo n. 93 del 2011, anche qualora tale soglia sia raggiunta sommando una pluralità di violazioni compiute nell'arco di cinque anni; b) quando l'AGCM, a seguito di violazioni reiterate, irroga sanzioni amministrative pecuniarie in applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287, degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. La violazione si considera reiterata al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; c) quando il GPDP irroga una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 166, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) quando l'Agenzia delle entrate irroga una sanzione per le violazioni di rilevanza penale previste dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. 4. Non sono oggetto della segnalazione di cui al comma 3 le violazioni e le condotte irregolari di cui al comma 2, lettera g), per le quali: a) l'ARERA abbia approvato la proposta di impegni assunti dall'impresa di vendita in applicazione dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 93 del 2011; b) l'AGCM non abbia applicato o abbia ridotto la sanzione amministrativa in attuazione del programma di trattamento favorevole di cui all'articolo 15-bis, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; c) il GPDP abbia definito il procedimento ai sensi dell'articolo 166, comma 8, del decreto legislativo n. 196 del 2003, e la sanzione irrogata sia inferiore al 25 per cento del massimo edittale; d) l'Agenzia delle entrate abbia riscontrato la definizione da parte dell'impresa di vendita dell'accertamento ai sensi dell' del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, della controversia ai sensi degli articoli 17-bis e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o mediante altri istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla legge, nonché la definizione della sanzione con gli istituti del ravvedimento di cui agli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, della rinuncia ad impugnare di cui all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997 ovvero della definizione agevolata di cui all'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 472 del 1997. 5. Il Ministero, riscontrata la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui al comma 2, trasmette ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241 all'impresa di vendita la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, dandone informazione all'ARERA e, nei casi di cui al comma 2, lettera g), anche alle altre Autorità interessate, comunicando tempestivamente a tali Autorità eventuali memorie e documenti presentati dall'impresa di vendita nel corso del procedimento. La comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, oltre a quanto previsto dall' della legge n. 241 del 1990, deve indicare: a) la causa di esclusione di cui al comma 2; b) un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni per l'esercizio dei diritti di cui all' della legge n. 241 del 1990; c) che, in caso di mancata presentazione di memorie e documenti nei termini assegnati, si procederà all'esclusione dall'Elenco venditori; d) il termine finale di adozione del provvedimento. 6. Non si procede all'esclusione per le cause previste dal comma 2, lettere b) e c), se risulta che l'irregolarità nei pagamenti non è imputabile rispettivamente all'impresa di vendita utente oppure ai soggetti terzi, tenuto conto delle disposizioni di cui al codice di rete e al codice di rete tipo trasporto dell'energia elettrica. 7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 5, lettera b), o qualora le memorie o i documenti presentati dall'impresa di vendita siano insufficienti, il Ministero, sentite le Autorità interessate per le cause di esclusione di cui al comma 2, lettera g), che si esprimono entro quarantacinque giorni dalla richiesta di parere, adotta, entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento motivato di esclusione dell'impresa di vendita dall'Elenco venditori e annota tale provvedimento nell'elenco medesimo, dandone comunicazione all'ARERA. Nel caso di archiviazione del procedimento di esclusione, il provvedimento di archiviazione è comunicato all'impresa di vendita interessata, all'ARERA e, nei casi di cui al comma 2, lettera g), anche alle altre Autorità interessate. 8. L'esclusione dall'Elenco venditori comporta, ai sensi dell', comma 3, l'impossibilità di svolgere l'attività di vendita al dettaglio di energia elettrica e di stipulare nuovi contratti di fornitura di energia elettrica con i clienti finali, nonché la risoluzione dei contratti in essere. I clienti rimasti senza fornitore ai sensi del primo periodo sono riforniti nell'ambito dei servizi di ultima istanza. 9. L'impresa di vendita esclusa per una delle cause di cui al comma 2, le imprese appartenenti al medesimo gruppo di quella esclusa ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile e i rappresentanti legali di tali imprese non possono presentare una nuova domanda di iscrizione prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione del provvedimento di esclusione dall'Elenco venditori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ecologica.ministero.transizione:decreto:2022-08-25;164#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo