Art. 9

Controlli e tutela dei clienti

In vigore dal 17 nov 2022
Controlli e tutela dei clienti 1. Ai sensi dell', comma 82, della legge n. 124 del 2017, l'Elenco venditori è pubblicato sul sito internet del Ministero ed è aggiornato mensilmente anche al fine di dare evidenza alle nuove iscrizioni e alle eventuali esclusioni di cui all'. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. 2. Il Ministero effettua controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese di vendita, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai fini dell'iscrizione e della permanenza nell'Elenco venditori. I controlli a campione sono effettuati annualmente su un numero di dichiarazioni non inferiore al 5 per cento del totale delle dichiarazioni rese da tutte le imprese di vendita presenti nell'Elenco venditori nell'anno di riferimento e sono comunque effettuati controlli nei casi di ragionevole dubbio. 3. La verifica dei requisiti di onorabilità di cui all', comma 1, è effettuata anche mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale relativo ai soggetti di cui al medesimo , commi 1 e 3, dell'impresa di vendita che chiede l'iscrizione nell'Elenco venditori, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e dal decreto del Ministero della giustizia 5 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 21 dicembre 2012, sulle regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione della consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario. 4. Il trattamento dei dati personali di cui al comma 3 è effettuato nel rispetto delle garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, ivi comprese quelle individuate con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 2-octies, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003. I dati personali sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità previste dal presente regolamento e cancellati alla scadenza di tale periodo. Il titolare del trattamento assicura che l'accesso ai dati sia riservato a soggetti specificamente autorizzati ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e verifica periodicamente l'adeguatezza, la pertinenza e la necessità dei dati, nonché l'esattezza e l'aggiornamento degli stessi, cancellando o rettificando tempestivamente i dati non conformi ai predetti requisiti. 5. Ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione nell'Elenco venditori, delle verifiche del rispetto dei requisiti per la permanenza nel medesimo Elenco e dei controlli di cui al comma 2, ad esclusione delle verifiche di cui al comma 3, il Ministero può avvalersi della collaborazione di ARERA e del supporto del Gestore del SII, e può acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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