Art. 4

Requisiti di onorabilità

In vigore dal 17 nov 2022
1. Gli amministratori, i legali rappresentanti, i sindaci e i direttori generali delle imprese di vendita non devono: a) trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile; b) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione; c) essere stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del codice civile, dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Titolo IX del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti dai Titoli II, V, VII, VIII e XIII del Libro II del codice penale contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio e il patrimonio. 2. Le imprese di vendita non devono essere: a) in stato di fallimento o di liquidazione coatta, oppure essere sottoposte ad altra procedura con finalità liquidatoria o a una procedura finalizzata alla dichiarazione di una di tali situazioni; b) nello stato di concordato preventivo, salvo se in condizioni di continuità aziendale, oppure essere sottoposte a una procedura finalizzata alla dichiarazione dello stesso. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti anche dalle imprese appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi degli articoli da 2497 a 2497-septies del codice civile, delle imprese di vendita. 4. Il titolare del trattamento è autorizzato a trattare i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei limiti e per le finalità previsti dal presente regolamento.
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