Art. 6
Iscrizione nell'Elenco venditori
In vigore dal 17 nov 2022
1. La domanda di iscrizione nell'Elenco venditori è presentata al Ministero.
2. L'impresa di vendita, nella domanda di iscrizione nell'Elenco venditori attesta, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui agli , comma 1, del presente regolamento.
3. Il Ministero iscrive nell'Elenco venditori l'impresa entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di iscrizione, dandone comunicazione alla medesima.
4. Se la domanda di iscrizione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza e assegnando un congruo termine, in ogni caso non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione.
In tal caso il termine di cui al comma 3 decorre dal ricevimento della regolarizzazione o integrazione. Qualora il termine assegnato decorra senza che sia pervenuta alcuna regolarizzazione o integrazione la domanda è dichiarata improcedibile.
5. In presenza di motivi che ostano all'accoglimento della domanda di iscrizione si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Storico versioni
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