Art. 3
Requisiti di natura tecnica
In vigore dal 17 nov 2022
1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme:
a) società per azioni;
b) società in accomandita per azioni;
c) società a responsabilità limitata;
d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c);
e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) società cooperative;
g) società costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile.
2. Per le imprese di vendita, l'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o dall'oggetto indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese.
Storico versioni
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Prourn:nir:ecologica.ministero.transizione:decreto:2022-08-25;164#art-3