Art. 5
Requisiti e indicatori di natura finanziaria
In vigore dal 17 nov 2022
1. L'impresa di vendita deve possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a centomila euro.
2. L'impresa di vendita assicura la regolarità dei pagamenti effettuati:
a) dalla stessa impresa di vendita, quando sia utente del dispacciamento e del trasporto (di seguito «impresa di vendita utente»);
b) dagli eventuali soggetti terzi di cui l'impresa di vendita si serve per la conclusione dei contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica (di seguito «soggetti terzi»).
3. I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente alle imprese distributrici sono regolari quando, rispetto alle fatture di trasporto con scadenza del pagamento nel semestre di riferimento, non risultino due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. Nel caso in cui alla rete dell'impresa distributrice risultino connessi meno di 100.000 punti di prelievo, la verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nell'anno di riferimento. L'impresa distributrice verifica la regolarità dei pagamenti secondo le disposizioni previste dal codice di rete tipo trasporto di energia elettrica e comunica l'eventuale irregolarità al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.
4. I pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente a Terna sono regolari quando l'indice di onorabilità, di cui al regolamento del sistema di garanzie di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 giugno 2006, n. 111/06, non evidenzi, con riferimento a contratti di dispacciamento in prelievo, il mancato rispetto del requisito di onorabilità come definito dal medesimo regolamento, per due o più volte nello stesso semestre di riferimento. Terna verifica la regolarità dell'indice di onorabilità e comunica l'eventuale irregolarità al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita.
Storico versioni
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