Art. 7
Permanenza nell'Elenco venditori
In vigore dal 17 nov 2022
1. L'impresa di vendita iscritta nell'Elenco venditori, in caso di perdita di taluno dei requisiti di cui agli , comma 1, ne dà comunicazione al Ministero entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e qualora, entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, comunichi il recupero del requisito carente, mantiene la permanenza nell'elenco dei venditori senza soluzione di continuità. Il termine per comunicare il recupero di cui al primo periodo è di centottanta giorni qualora si tratti del requisito di onorabilità di cui all', comma 1.
2. L'impresa di vendita comunica ogni tre anni al Ministero, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 la permanenza dei requisiti di cui agli , comma 1.
3. Il Gestore del SII comunica annualmente al Ministero le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'anno di riferimento.
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