Art. 3 · Requisiti di natura tecnica

Art. 3

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Requisiti di natura tecnica

In vigore dal 17 nov 2022
1. Le imprese di vendita sono costituite in una delle seguenti forme: a) società per azioni; b) società in accomandita per azioni; c) società a responsabilità limitata; d) società consortili costituite nelle forme di cui alle lettere a), b) e c); e) aziende speciali di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) società cooperative; g) società costituite all'estero ai sensi degli articoli 2508 e 2509 del codice civile. 2. Per le imprese di vendita, l'attività di vendita di energia elettrica deve risultare dall'oggetto sociale indicato nell'atto costitutivo o dall'oggetto indicato nello statuto depositato presso il registro delle imprese.
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