Art. 18
Flussi finanziari
In vigore dal 28 ott 2022
1. Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica nonché per le vincite e i rimborsi non riscossi di cui all', comma 2, con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-08-01;145#art-18