Art. 18

Flussi finanziari

In vigore dal 28 ott 2022
1. Il concessionario effettua il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta unica nonché per le vincite e i rimborsi non riscossi di cui all', comma 2, con le modalità stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
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