Art. 21

Termini di decadenza

In vigore dal 28 ott 2022
1. I partecipanti decadono dal diritto alla riscossione delle vincite e dal diritto di richiedere i rimborsi presso i luoghi di vendita, qualora il pagamento degli stessi non sia richiesto nel termine di 90 giorni solari dall'ultima data comunicata dal concessionario al totalizzatore nazionale per l'esito dell'ultimo avvenimento o avvenimento manifestazione oggetto di scommessa. 2. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti al comma 1, sono acquisisti all'erario.
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Termini di decadenza (Art. 21 Regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.) — Testo vigente | Portale Normativo