Art. 20
Ricevuta di partecipazione e annullo
In vigore dal 28 ott 2022
1. L'accettazione delle scommesse a quota fissa presso i luoghi di vendita è certificata esclusivamente dalla ricevuta di partecipazione emessa dai sistemi del concessionario, secondo i dati forniti dal totalizzatore nazionale.
2. La verifica della corrispondenza tra i dati riportati sulla ricevuta di partecipazione e quelli indicati dal partecipante è responsabilità del partecipante stesso, il quale è tenuto a segnalare immediatamente ogni difformità.
3. In caso di difformità, il partecipante può chiedere l'annullamento della ricevuta di partecipazione entro 180 secondi dall'accettazione della scommessa a quota fissa, sempre che non sia superata la data e l'ora di uno o più degli avvenimenti che compongono la scommessa a quota fissa, come indicato nel programma ufficiale.
4. La disposizione del comma precedente non si applica alle scommesse telematiche.
5. Con provvedimento del Direttore di ADM sono definiti i contenuti della ricevuta di partecipazione nonché le modalità di conservazione delle stesse, anche per via elettronica.
Storico versioni
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