Art. 17
Controlli e sanzioni
In vigore dal 28 ott 2022
1. ADM provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, presso i luoghi di vendita, nonché sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi avvalendosi dei poteri di cui all', comma 80, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
2. In caso di violazione delle norme previste dal presente regolamento, ADM può adottare provvedimenti di sospensione del collegamento informatico tra il totalizzatore nazionale e il concessionario e, nei casi di particolare gravità, provvedimenti di decadenza della concessione.
3. I casi di particolare gravità che possono dar luogo a provvedimenti di decadenza della concessione si verificano qualora il concessionario violi reiteratamente le disposizioni di cui agli del presente decreto nonché qualora il concessionario non proceda alla corretta refertazione degli esiti vincenti di uno o più avvenimenti entro 30 giorni dalla data dell'avvenimento, come comunicata al totalizzatore nazionale.
4. I provvedimenti di sospensione hanno validità sino all'adozione delle misure atte a ripristinare la corretta operatività del concessionario e, comunque, per un massimo di tre mesi.
5. Nei casi previsti dal precedente comma 3, trascorsi tre mesi dalla ricezione del provvedimento di sospensione senza che il concessionario abbia ottemperato alle richieste di ADM, è avviato il procedimento di decadenza della concessione.
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