Art. 13

Imposta unica e rapporti con altri tributi

In vigore dal 28 ott 2022
1. Alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, rideterminata dall', comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza, salvo successive modifiche ed integrazioni. 2. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, è compresa nell'imposta unica di cui al comma 1. 3. Le operazioni relative all'esercizio delle scommesse ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell', comma 1, punto 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.
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