Art. 11
Bonus
In vigore dal 28 ott 2022
1. Con provvedimento del Direttore di ADM sono disciplinati i termini e le modalità per l'offerta dei bonus.
2. Oltre a bonus che consentono la riscossione dell'intero importo di vincita, è possibile offrire tipologie di bonus per le quali l'importo pagato al giocatore è pari alla differenza tra l'importo della vincita da riscuotere come calcolato al precedente e il valore del bonus utilizzato dal giocatore per l'effettuazione della scommessa a quota fissa.
3. Il concessionario rende disponibile e facilmente accessibile al giocatore lo stato di utilizzo dei bonus ed i requisiti di gioco necessari per il soddisfacimento delle eventuali condizioni di utilizzo degli stessi.
4. Per l'applicazione del bonus si tiene conto di quanto stabilito all', comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-08-01;145#art-11