Art. 7
Rimborsi
In vigore dal 28 ott 2022
1. Il partecipante ha diritto al rimborso:
a) quando non è possibile la refertazione delle tipologie di scommessa accettate;
b) in caso di tipologia di scommessa non valida;
c) nel caso di mancata partecipazione alla competizione dell'esito pronosticato o qualora l'esito pronosticato sia irrealizzabile;
d) nel caso in cui una scommessa a quota fissa multipla contenga esiti, pronosticati dal giocatore, irrealizzabili congiuntamente.
2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso comunicazioni disponibili nei luoghi di vendita. Relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2022-08-01;145#art-7