Art. 7

Rimborsi

In vigore dal 28 ott 2022
1. Il partecipante ha diritto al rimborso: a) quando non è possibile la refertazione delle tipologie di scommessa accettate; b) in caso di tipologia di scommessa non valida; c) nel caso di mancata partecipazione alla competizione dell'esito pronosticato o qualora l'esito pronosticato sia irrealizzabile; d) nel caso in cui una scommessa a quota fissa multipla contenga esiti, pronosticati dal giocatore, irrealizzabili congiuntamente. 2. I partecipanti sono informati del diritto al rimborso attraverso comunicazioni disponibili nei luoghi di vendita. Relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati per la raccolta.
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Rimborsi (Art. 7 Regolamento concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi.) — Testo vigente | Portale Normativo