Art. 2
Soggetti abilitati alla raccolta
In vigore dal 28 ott 2022
1. La raccolta delle scommesse a quota fissa è effettuata dai concessionari individuati da ADM nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria.
2. Le caratteristiche delle reti distributive dei concessionari di cui al comma 1, sono stabilite con provvedimenti di ADM.
3. La raccolta delle scommesse a quota fissa è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva.
Il luogo di vendita gestisce il rapporto con il partecipante, effettua le scommesse a quota fissa sui terminali di gioco, paga le vincite e i rimborsi.
4. ADM, in occasioni di particolare rilievo e limitatamente al loro svolgimento, può autorizzare il concessionario alla raccolta e all'accettazione delle scommesse a quota fissa presso luoghi di vendita temporanei. I criteri disciplinanti il rilascio delle autorizzazioni sono stabiliti con provvedimento del Direttore di ADM tenuto conto della specifica rilevanza dell'avvenimento su scala nazionale e del rispetto della normativa vigente in materia di locali idonei alla raccolta.
Storico versioni
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