Art. 15
Parità
In vigore dal 28 ott 2022
1. Nel caso di parità tra gli esiti di una tipologia di scommessa a quota fissa, la quota per la scommessa a quota fissa del singolo avvenimento, fermo restando il limite minimo di 1 (uno), è determinata dal rapporto tra la quota pattuita ed il numero degli esiti risultanti in parità, troncato al terzo decimale; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo della scommessa a quota fissa multipla nel quale l'avvenimento è ricompreso.
2. Qualora la tipologia di scommessa a quota fissa contempli una pluralità di esiti vincenti possibili, come specificato nella nota tecnica di cui all', comma 3, non si applica quanto disposto al comma precedente.
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