Art. 19

Pagamento delle vincite e dei rimborsi

In vigore dal 28 ott 2022
1. Per le scommesse a quota fissa effettuate presso i luoghi di vendita, il pagamento delle vincite nonché dei rimborsi è effettuato previa validazione della ricevuta di partecipazione e previa comunicazione da parte del concessionario al totalizzatore nazionale degli esiti vincenti delle tipologie di scommesse a quota fissa legate agli avvenimenti. 2. Per le scommesse telematiche valgono le specifiche disposizioni in materia. 3. Gli importi relativi alle vincite e ai rimborsi, per le scommesse effettuate nei luoghi di vendita, sono riscossi nei luoghi di vendita stessi, anche temporanei, dove è stata effettuata la scommessa, nonché presso ogni altro punto indicato dal concessionario.
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