Art. 22
Entrata in vigore e abrogazione
In vigore dal 28 ott 2022
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Gli avvenimenti o avvenimenti-manifestazione che compongono una scommessa a quota fissa con data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono regolati dalle disposizioni vigenti al momento dell'effettuazione della scommessa a quota fissa.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 1° agosto 2022
Il Ministro: Franco
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1325
Storico versioni
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