Capo II

Art. 8

Criteri per l'applicazione delle sanzioni

In vigore dal 19 ott 2021
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del decreto legislativo sono applicate tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo. Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni, si tiene conto anche del grado della colpa imputabile al revisore e del danno provocato alla società revisionata o ai terzi, ove siano individuabili, nonché dei casi di reiterazione nei sensi stabiliti dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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