Capo III

Art. 12

Inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dei revisori legali persone fisiche e delle società di revisione

In vigore dal 19 ott 2021
1. Il MEF accerta, per ciascun revisore o società di revisione l'inadempimento degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all' del decreto legislativo e delle relative disposizioni di attuazione, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi realizzati. 2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1 non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuità della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto del revisore di esercitare la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.
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