Capo II
Art. 10
Comunicazioni
In vigore dal 19 ott 2021
1. Le comunicazioni nell'ambito dei procedimenti di cui al presente regolamento sono effettuate presso il domicilio digitale comunicato al registro dagli interessati, ai sensi dell', comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
2. Per i soggetti che non hanno un domicilio digitale ovvero, nei casi di domicilio digitale non attivo, non funzionante o non raggiungibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 4-bis, del CAD.
3. In caso di impossibilità di provvedere alle comunicazioni di cui al comma 2 o di mancato recapito della raccomandata a causa dell'inadempimento, da parte degli iscritti, dell'obbligo di aggiornamento o variazione dei propri recapiti anagrafici, ai sensi dell', comma 6, del decreto legislativo, e delle relative disposizioni di attuazione, le comunicazioni si intendono eseguite mediante pubblicazione in formato elettronico in apposita area riservata del sito istituzionale della revisione legale, accessibile in forma riservata da ciascun utente attraverso identificazione informatica, nel rispetto delle regole sull'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 del CAD.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-07-08;135#art-10