Capo III

Art. 11

Violazioni dell'obbligo formativo

In vigore dal 19 ott 2021
1. Il MEF accerta, per ciascun revisore, il mancato adempimento agli obblighi della formazione professionale continua. La lettera di contestazione degli addebiti di cui all', comma 1, è trasmessa individualmente ad ogni interessato al rispettivo domicilio digitale così come previsto dall'. 2. Nel caso in cui la violazione dell'obbligo formativo non è connotata da particolare gravità, tale da produrre l'irrogazione di sanzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettere f), g) e h) del decreto legislativo, non si procede all'audizione personale dell'interessato. Il revisore può comprovare direttamente e personalmente di aver assolto l'obbligo formativo nel caso di partecipazione a programmi di formazione a distanza erogati direttamente dal MEF. Nei restanti casi la prova dell'assolvimento dell'obbligo formativo, nel corso del procedimento sanzionatorio, avviene mediante la produzione di idonee attestazioni della partecipazione ai programmi di formazione dei soggetti di cui all', commi 6, lettera b), e 10, del decreto legislativo, ed entro i termini previsti dall', comma 2, presentate dal revisore o acquisite dal MEF presso i predetti soggetti accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione. 3. La commissione può prendere in considerazione, se adeguatamente comprovate, situazioni di oggettiva impossibilità di assolvere l'obbligo formativo relative a patologie permanenti o temporanee gravemente invalidanti e alla maternità.
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