Capo III
Art. 13
Inosservanza degli obblighi di comunicazione del domicilio digitale
In vigore dal 19 ott 2021
1. Il MEF accerta l'inadempimento dell'obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all', comma 1, del decreto legislativo, così come integrato nella forma di domicilio digitale dall', comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per ciascun revisore legale.
2. Per i casi di accertata violazione di cui al comma 1, desunti sulla base di elementi di immediato ed oggettivo riscontro, non si procede all'audizione personale dell'interessato, tenuto anche conto della tenuità della sanzione prevista nell'articolo 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo. Resta fermo il diritto di quest'ultimo di esercitare in modo idoneo la sua difesa comprovando di aver regolarmente assolto l'obbligo di comunicazione al registro, entro i termini previsti dal presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-07-08;135#art-13