Capo II

Art. 7

Conclusione del procedimento

In vigore dal 19 ott 2021
1. Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall'articolo 24 del decreto legislativo, tenuto conto di quanto previsto dall', anche in difformità da quanto proposto dalla commissione. 2. Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in centottanta giorni, ovvero in trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti. 3. Nel caso in cui i revisori legali, la società di revisione o il responsabile della revisione legale non ottemperino ai provvedimenti sanzionatori applicati ai sensi del presente regolamento, il MEF ne dispone la cancellazione dal registro. 4. Le sanzioni amministrative applicate per violazione delle disposizioni del decreto legislativo sono pubblicate sul sito istituzionale della revisione legale, in apposita area non indicizzata dai motori di ricerca esterni, comprese le informazioni concernenti il tipo, la natura della violazione e l'identità della persona fisica o giuridica a cui la sanzione è applicata, ai sensi dell'articolo 24, commi 6 e 8 del decreto legislativo. 5. La pubblicazione delle sanzioni in forma anonima può essere disposta dal MEF nelle situazioni di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo.
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Conclusione del procedimento (Art. 7 Regolamento concernente la procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e societa' di revisione, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.) — Testo vigente | Portale Normativo