Capo II
Art. 3
Accertamento
In vigore dal 19 ott 2021
1. Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
2. Se le violazioni ascrivibili al revisore legale, o alla società di revisione legale, risultano da precedenti atti adottati nell'esercizio dei compiti di vigilanza, quale un verbale ispettivo o le risultanze di un controllo della qualità ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo, tali atti sono allegati al verbale di accertamento, salvo che non se ne riproduca il contenuto essenziale.
3. L'accertamento si perfeziona con la redazione del verbale di accertamento, che resta conservato agli atti del MEF. Dalla data di redazione del verbale di accertamento, che viene comunicata nella lettera di contestazione, decorrono i termini di cui all', comma 1. Il MEF trasmette tempestivamente gli atti alla commissione.
Storico versioni
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