Capo II
Art. 5
Audizione dell'interessato
In vigore dal 19 ott 2021
1. Nello stesso termine previsto dall', comma 2, salva l'applicazione degli , comma 2, 12, comma 2, e 13, comma 2, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale. L'audizione si svolge, salvo che non sia diversamente disposto, presso la commissione. L'audizione può esser svolta anche in modalità telematica. All'audizione possono partecipare i rappresentanti dell'ufficio che ha accertato la violazione. Della seduta viene redatto apposito verbale.
2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato è convocato mediante comunicazione effettuata ai sensi dell', almeno dieci giorni prima dello svolgimento della seduta.
L'interessato può farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza.
Per tutti gli atti e le attività del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato può farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritto al registro.
3. In caso di impedimento nella data fissata per l'audizione, l'interessato può, per giustificato motivo, chiederne il differimento, una sola volta, per un periodo non superiore a trenta giorni. In caso di accoglimento del differimento, il termine di conclusione del procedimento è sospeso per il periodo intercorrente tra la data inizialmente stabilita per l'audizione e la data di effettivo svolgimento della stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-07-08;135#art-5