Capo II

Art. 8

Funzioni del conservatore

In vigore dal 25 ago 2021
1. Al fine di procedere all'iscrizione e alle altre formalità previste nel presente regolamento, il conservatore verifica la presenza delle condizioni richieste per il relativo inserimento nel registro e la conformità della domanda al titolo. 2. Il conservatore non può ricevere le domande e i titoli quando: a) sono non intellegibili o in lingua diversa da quella italiana, salvo quanto previsto in tema di bilinguismo; b) non sono trasmessi per via telematica; c) il titolo non ha i requisiti previsti dall', comma 4; d) le domande di iscrizione non hanno i requisiti previsti dall', comma 2. 3. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le domande ai sensi del presente regolamento, indica sulla domanda i motivi del rifiuto e la restituisce telematicamente, secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui all', alla parte richiedente. Contro il rifiuto del conservatore, la parte può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745, secondo comma, del codice di procedura civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-05-25;114#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo