Capo I

Art. 5

Formalità per la cancellazione

In vigore dal 25 ago 2021
1. La cancellazione è eseguita dal conservatore a seguito della presentazione della relativa domanda, unitamente all'atto contenente il consenso del creditore o al provvedimento definitivo con cui viene ordinata giudizialmente.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2021-05-25;114#art-5

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