Capo I
Art. 3
Formalità per l'iscrizione
In vigore dal 25 ago 2021
1. La parte che richiede l'iscrizione nel Registro pegni o il suo rappresentante deve presentare al conservatore, per via telematica, il titolo costitutivo del pegno non possessorio, unitamente ad una domanda sottoscritta digitalmente. Quando l'iscrizione è richiesta da un rappresentante al conservatore è presentata anche la procura sottoscritta digitalmente.
2. Nella domanda di iscrizione sono indicati, in conformità al titolo:
a) le generalità del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo datore di pegno, con indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita, per gli imprenditori individuali, ovvero della denominazione o ragione sociale e della sede per le persone giuridiche, le società e gli altri enti che svolgono attività d'impresa;
b) il codice fiscale delle parti;
c) il luogo e il numero di iscrizione nel registro imprese del debitore e del datore del pegno;
d) il domicilio del creditore, del debitore e del terzo datore del pegno;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, del datore del pegno e del creditore;
f) la data del titolo costitutivo del pegno non possessorio;
g) l'importo massimo garantito;
h) la descrizione del credito garantito se trattasi di credito presente o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro;
i) l'indicazione dei beni o crediti gravati con la descrizione degli elementi che ne permettono l'identificazione, ed in particolare:
1) la natura e se trattasi di bene o credito presente o futuro;
2) il luogo di ubicazione dei beni, se indicato nel titolo;
3) il marchio e il numero identificativo, se indicati nel titolo;
4) la qualità e la quantità, in caso di insieme di beni;
5) il tipo di diritto di proprietà industriale o intellettuale e i relativi estremi di registrazione, se indicati nel titolo, ovvero in mancanza di registrazione, i relativi elementi distintivi;
6) la natura, la quantità e gli estremi identificativi delle azioni, ovvero delle partecipazioni gravate;
7) la categoria merceologica cui appartengono, secondo la nomenclatura stabilita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
8) il valore complessivo dei beni gravati come indicato nell'atto di pegno;
9) la specifica descrizione del credito gravato, se trattasi di credito presente, o la descrizione del rapporto giuridico esistente dal quale potrà sorgere il credito futuro;
l) la destinazione economica del bene gravato come dichiarata dal datore del pegno nell'atto di costituzione;
m) l'indicazione della facoltà, ove prevista, per il creditore di locare il bene oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
n) l'indicazione della facoltà per il creditore, ove prevista, di appropriarsi dei beni oggetto di pegno al verificarsi degli eventi che ne determinano l'escussione;
o) la specifica indicazione che l'acquisto del bene già gravato da pegno mobiliare non possessorio è stato finanziato con un credito garantito da riserva di proprietà o da altro pegno non possessorio, ove ricorra tale ipotesi;
p) ove il contratto disponga in tal senso, la volontà delle parti di non consentire al costituente la garanzia di trasformare il bene oggetto del pegno (o di alienarlo o comunque di disporne);
q) la dichiarazione del debitore e, se diverso, del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i beni o i crediti oggetto di pegno, nonché il credito garantito, sono destinati ovvero inerenti l'esercizio dell'impresa;
r) la dichiarazione del datore del pegno, sottoscritta digitalmente e resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'esistenza o meno di precedente garanzia sui beni o i crediti dati in pegno, costituita a norma di disposizioni diverse dall' del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119;
s) le condizioni contrattuali che disciplinano il patto di rotatività, ove previsto.
3. È facoltà delle parti indicare nella domanda di iscrizione ogni altro elemento ritenuto utile alla individuazione del bene, del credito o del rapporto.
4. Le iscrizioni e le altre formalità non si possono eseguire se non in forza di atto pubblico, di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di provvedimento dell'autorità giudiziaria.
5. È data facoltà alle parti di redigere il titolo unitamente alla domanda, con sottoscrizione digitale dei contraenti, nel formato definito con il provvedimento di cui all'.
Storico versioni
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