Capo I

Art. 1

Registro dei pegni mobiliari non possessori

In vigore dal 25 ago 2021
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l' del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, istitutivo del pegno mobiliare non possessorio a garanzia di crediti inerenti l'esercizio dell'impresa; Visto, in particolare, l', comma 4, del predetto decreto-legge n. 59 del 2016, che prevede la costituzione presso l'Agenzia delle entrate di un registro informatizzato denominato «registro dei pegni non possessori»; Visto, in particolare, l', comma 6, del citato decreto-legge n. 59 del 2016, a norma del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia sono regolate le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «registro dei pegni non possessori», gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni, nonché le modalità di accesso al registro medesimo, e stabiliti i diritti di visura e di certificato, in misura idonea a garantire almeno la copertura dei costi di allestimento, gestione ed evoluzione del registro; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 novembre 2020; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere all'adunanza del 21 giugno 2018; Acquisito il formale concerto del Ministero della giustizia; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 24 dicembre 2020; Adotta il seguente regolamento: Registro dei pegni mobiliari non possessori 1. È istituito, presso l'Agenzia delle entrate, il registro informatico per l'iscrizione dei pegni mobiliari non possessori, di cui all' del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, di seguito denominato «Registro pegni». 2. Il Registro pegni è gestito dall'Agenzia delle entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia, finalizzata ad assicurare la legittimità dell'attività amministrativa e delle procedure predisposte per la relativa gestione. Annualmente, l'Agenzia delle entrate invia al Ministero della giustizia i dati riepilogativi della gestione. 3. Il Registro pegni è tenuto da apposito ufficio, situato in Roma, che provvede alla tenuta del registro in conformità alle disposizioni del citato del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, e del presente regolamento, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia. 4. L'Ufficio è diretto da un conservatore, depositario del registro pegni, nominato dal direttore dell'Agenzia delle entrate.
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