Capo II

Art. 10

Consultazione del registro dei pegni mobiliari non possessori

In vigore dal 25 ago 2021
Consultazione del registro dei pegni mobiliari non possessori 1. Il Registro pegni e la raccolta delle domande sono consultabili da chiunque per via telematica. 2. Per ogni richiesta di visura devono essere indicati: a) i dati identificativi del debitore o del datore di pegno ovvero il relativo codice fiscale; b) i dati del richiedente; La richiesta può essere limitata a specifiche categorie di beni. 3. Per il rilascio di ogni certificato, generale o speciale, delle formalità iscritte nel Registro pegni e per ogni copia delle medesime formalità, il richiedente deve presentare apposita domanda indicando gli elementi di cui al comma 2. 4. L'ufficio rilascia per via telematica il certificato delle formalità eseguite nel Registro pegni o il certificato che attesta l'assenza di formalità, nonché copia autentica delle domande.
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Consultazione del registro dei pegni mobiliari non possessori (Art. 10 Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.) — Testo vigente | Portale Normativo