Capo III

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 25 ago 2021
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 25 maggio 2021 Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro della giustizia Cartabia Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 1065
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 13 Regolamento concernente il registro dei pegni mobiliari non possessori.) — Testo vigente | Portale Normativo