Capo II

Art. 9

Conservazione delle domande e dei titoli

In vigore dal 25 ago 2021
1. Eseguita la formalità richiesta, il conservatore restituisce al richiedente il certificato con indicazione della data e del numero di iscrizione. 2. Il Registro pegni, la raccolta delle domande e i titoli consegnati al conservatore sono conservati su supporto informatico in conformità alle disposizioni e secondo le regole tecniche stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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