Capo I
Art. 4
Formalità per la rinnovazione
In vigore dal 25 ago 2021
1. Per la rinnovazione deve essere presentata al conservatore una domanda, conforme a quella della precedente formalità, in cui si dichiara che si intende rinnovare l'iscrizione originaria.
2. Decorso il termine di dieci anni di cui all' del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, il creditore può procedere a nuova iscrizione; in tal caso il pegno prende grado dalla data della nuova iscrizione.
Storico versioni
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