Capo I

Art. 6

Pubblicità delle vicende modificative

In vigore dal 25 ago 2021
1. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le vicende modificative del rapporto e della garanzia di cui viene chiesto l'inserimento nel Registro pegni, che vengono eseguite, previa presentazione della domanda di annotazione, con riferimento alla formalità alla quale si riferiscono.
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