Art. 12
Erogazione del finanziamento
In vigore dal 25 feb 2020
1. Il finanziamento statale è erogato in due distinte quote:
a) una prima quota, a titolo di anticipo, nella misura massima dell'80% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione di avvio delle attività progettuali e previa presentazione della fideiussione di cui all';
b) una seconda quota, a titolo di saldo, nella misura massima del 20% del finanziamento concesso, a seguito dell'esito della verifica amministrativo-contabile di cui all'.
Storico versioni
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