Art. 15
Revoca del finanziamento
In vigore dal 25 feb 2020
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la revoca del finanziamento qualora l'associazione beneficiaria o, in caso di partenariato, uno dei soggetti partner:
a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti dall';
b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari impiegati nelle attività progettuali;
c) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esecuzione del progetto finanziato;
d) compia gravi inadempienze relativamente agli obblighi di relazione di cui all';
e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di verifica amministrativo-contabile prevista dall', o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
f) svolga le attività a favore di destinatari diversi da quelli indicati dall';
g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di cui all';
h) non rispetti le regole di pubblicità disciplinate dalla convenzione di cui all'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 ottobre 2019
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3156
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2019-10-09;175#art-15