Art. 15

Revoca del finanziamento

In vigore dal 25 feb 2020
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la revoca del finanziamento qualora l'associazione beneficiaria o, in caso di partenariato, uno dei soggetti partner: a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti dall'; b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari impiegati nelle attività progettuali; c) interrompa o modifichi, senza la preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'esecuzione del progetto finanziato; d) compia gravi inadempienze relativamente agli obblighi di relazione di cui all'; e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di verifica amministrativo-contabile prevista dall', o emerse in sede di eventuali controlli in itinere; f) svolga le attività a favore di destinatari diversi da quelli indicati dall'; g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di cui all'; h) non rispetti le regole di pubblicità disciplinate dalla convenzione di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 ottobre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3156
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