Art. 11
Convenzione regolativa del finanziamento
In vigore dal 25 feb 2020
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscrive con le associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento apposita convenzione, nella quale sono disciplinati i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra l'Amministrazione ed il soggetto beneficiario, le modalità di realizzazione del progetto e di pubblicità del finanziamento ricevuto.
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