Art. 8
Avvio del procedimento
In vigore dal 25 feb 2020
1. Annualmente, con provvedimento del direttore generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento, ed è predisposta la relativa modulistica.
2. Al provvedimento di cui al comma 1 è data pubblicità nelle forme previste dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it
3. La domanda di finanziamento è accompagnata dai seguenti documenti:
a) dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all';
b) scheda anagrafica dell'associazione proponente e degli eventuali partner;
c) scheda descrittiva del progetto;
d) piano finanziario;
e) copia dello statuto vigente e dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dai competenti organi statutari o, in alternativa, indicazione delle pagine del sito internet dell'associazione ove i medesimi documenti sono pubblicati;
f) eventuali dichiarazioni di partecipazione al partenariato di cui all', comma 2;
g) eventuali dichiarazioni di collaborazione di cui all', comma 3.
4. Ogni associazione, in qualità di proponente o capofila, può presentare al massimo una proposta progettuale, ferma restando la possibilità di partecipare, in qualità di partner, ad un'ulteriore proposta. Le associazioni che non risultano proponenti o capofila possono prendere parte, in qualità di partner, ad un massimo di due proposte progettuali.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.politiche.sociali:decreto:2019-10-09;175#art-8